Statuto

 

Statuto della Fondazione “L’Anello della vita –Onlus”, Società per le Cure di Fine-Vita

ART. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita la Fondazione denominata “L’Anello della vita”, Società per le Cure di Fine-Vita, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve L’Anello della vita-Onlus, con sede legale in San Severino Marche (MC), Palazzo Servanzi-Confidati.
La Fondazione si impegna all’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”

ART. 2 – Scopi istituzionali – Visione di L’Anello della vita-Onlus

La visione della Fondazione L’Anello della vita-Onlus è quella di una società nella quale il morente e i suoi cari ricevano cure di eccellenza, che queste cure siano accessibili a ogni cittadino e che le istituzioni e la comunità offrano a chi lo desidera un accompagnamento negli ultimi giorni di vita.

ART. 3 – Missione della Fondazione L’Anello della vita-Onlus

La Fondazione ha scopi di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e persegue come finalità esclusiva la promozione delle cure di fine-vita, vale a dire delle cure che debbono essere offerte ai malati quando si trovano in situazioni in cui la morte è sia inevitabile che imminente, al fine di rispondere in modo integrato e comprensivo ai loro complessi bisogni e a quelli dei loro cari secondo il modello noto come “cure palliative”.
In particolare costituisce attività principale della fondazione L’Anello della vita-Onlus:
· la diffusione delle cure di fine-vita in tutti gli ambienti in cui i malati terminali sono assistiti, anche attraverso l’impegno diretto dei sostenitori e dei volontari e l’avvio di iniziative gratuite in alcune realtà che lo consentono;
· la ricerca statistica su come si muore nel nostro Paese e sulla prognosi delle malattie inguaribili a decorso cronico progressivo;
· gli studi sulle cure di fine-vita e sulla bioetica, con particolare riguardo allo sviluppo di metodi innovativi di cura e di organizzazione dei servizi;
· la preparazione e l’aggiornamento gratuito degli operatori attivi in tutte le aree assistenziali che si occupano di malati terminali;
· l’informazione e l’educazione del grande pubblico sui suoi diritti e sulla concreta possibilità di conservare la propria dignità in questa fase della vita;
· la presa di coscienza da parte di tutti del dato ineliminabile del limite, della finitezza sia della vita umana che dei poteri della medicina.

L’oggetto della fondazione rientra pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 460/97, nelle attività di cui ai n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), 2 (assistenza sanitaria), 3 (beneficienza) ed ha come esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra riportate né può avere uno scopo diverso dal perseguimento di finalità di solidarietà sociale, fatta eccezione per tutte le attività che per loro natura risultanono direttamente connesse rispetto ad esse.
L’Anello della vita-Onlus si propone come struttura “trasversale”, come luogo di incontro e di collegamento sia fra gli operatori di tutte le aree della medicina in cui si incontrano malati alla fine della vita, sia tra figure professionali diverse. Si caratterizza perciò per la sua trasversalità e per la sua multiprofessionalità.

ART. 4 – Obiettivi

Per attuare questo ambizioso programma sarà perseguita la collaborazione con tutte le forze che sono coinvolte nel problema, in particolare con le già esistenti fondazioni, associazioni, sia di volontariato che di malati, e le diverse società scientifiche, in primis con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP).
Gli strumenti di questo programma saranno, fra l’altro:
· l’organizzazione di seminari gratuiti per gli operatori sociali e sanitari che si occupano di malati terminali;
· la promozione di iniziative concrete e gratuite di solidarietà sociale dei soci nelle realtà in cui operano per realizzare un insieme minimale di condizioni per il morente;
· iniziative gratuite di sostegno all’empowerment del malato attraverso una prudente ma completa informazione sulla diagnosi/prognosi e la pianificazione anticipata delle cure.
· la promozione di campagne di informazione-educazione del grande pubblico sui problemi della fine della vita
· la pubblicazione e diffusione gratuita di materiale informativo e di studio concernente l’attività dell’associazione.

ART. 5 –Durata
La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 6 – Sostenitori

Possono diventare sostenitori non solo gli operatori sanitari o sociali (medici, psicologi, infermieri, tecnici sanitari, assistenti sociali ecc.) che condividono gli scopi della fondazione L’Anello della vita-Onlus, ma anche persone non appartenenti alle categorie su menzionate purché accomunate dagli stessi scopi di solidariteà sociale. In particolare è auspicata l’adesione di persone appartenenti al mondo della cultura e dell’arte, sensibili alla missione della fondazione.
Anche per gli Enti sia pubblici che privati che chiedono di essere sostenitori, la condivisione degli scopi della fondazione L’Anello della vita-Onlus è ovviamente condizione necessaria.
Spetta al consiglio di amministrazione la valutazione e l’eventuale accettazione delle domande pervenute. In caso di diniego il consiglio di amministrazione dovrà esplicitarne i motivi notificandoli per iscritto all’interessato.
Gli associati si dividono in:
– fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;
– sostenitori ordinari: sono coloro che aderiscono alla società nel corso della sua esistenza;
– sostenitori onorari: sono le personalità italiane o straniere che, avendo contribuito in maniera significativa al progresso della fondazione L’Anello della vita-Onlus o più in generale delle cure di fine-vita, sono chiamate a far parte della Fondazione con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 7 –Organi sociali

Sono Organi della Fondazione L’Anello della vita-Onlus
· Il consiglio di amministrazione.
· La presidenza.
· Il collegio dei revisori dei conti.
· Il collegio dei probiviri.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 –Nomina e revoca

Il consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di tre a un massimo di quindici membri eletti dai soci fondatori.
Per favorire una reale multiprofessionalità, non più dei due terzi del consiglio di amministrazione potranno essere medici esercitanti la professione.
I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, i soci fondatori dovranno procedere alla sua/ loro reintegrazione.

Art. 9 –Competenze

Il consiglio di amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Il consiglio di amministrazione collabora con la presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali di solidarietà sociale della fondazione L’Anello della vita-Onlus sulla base di programmi approvati, coordinando la realizzazione delle iniziative concordate.
Il consiglio di amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione degli avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, in osservanza del dettato di cui all’art.10 comma 1 lett.d) , del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
Spetta al consiglio di amministrazione tra l’altro:
a ) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
b ) redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
c ) nominare il Collegio dei revisori;
d) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonchè la conformità dell’impiego dei contributi;
e ) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall’art.27 del codice civile.
Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire particolari commissioni per specifici compiti e delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri delegati.
Esso ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nei limiti del disposto di cui alla lett.e), comma 6, dell’art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460.
Il consiglio di amministrazione è convocato:
a ) su iniziativa del presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b ) su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni liberi prima della data prevista per la riunione. Le formalità suddette potranno essere tralasciate e la riunione sarà valida quando sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione.
Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza dei consiglieri in carica; (c) siano trascritte senza indugio a cura del segretario le decisioni dei consiglieri in apposito libro e sia conservata agli atti della società le relativa documentazione.
Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato voto favorevole il presidente.

PRESIDENZA

Art. 10 –Presidente

La presidenza è costituita dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dal tesoriere.
Il presidente è eletto dai soci fondatori, rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
Il presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura che vengano eseguite le deliberazioni del consiglio di amministrazione .
Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza e le funzioni di sua spettanza, verranno svolte dal vice-presidente.

Art. 11 –Segretario e Tesoriere

Il segretario e il tesoriere vengono nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri .
Il segretario, oltre che curare lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del consiglio di amministrazione (delle quali redige verbali e conserva la relativa documentazione) mantiene uno stretto collegamento con il presidente, il vice-presidente, i membri del consiglio di amministrazione e il tesoriere. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della fondazione. L’Anello della vita-Onlus.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente e del vice-presidente in carica, il segretario ne assume le funzioni fino alla successiva riunione del consiglio di amministrazione, nella quale si procede alla nuova elezione del presidente e del vice-presidente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12 –Nomina

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti, su scheda separata, dal consiglio di amministrazione. Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.

Art. 13 –Competenze

Ai revisori dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione e la funzione di controllo contabile. Essi sono tenuti a redigere la relazione scritta al bilancio consuntivo e preventivo
Controfirmano altresì, approvandone la regolarità, il bilancio consuntivo. I revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal presidente o dal vice-presidente. Essi hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14 – Il collegio dei probiviri è costituito da tre sostenitori, eletti, su scheda separata, dal consiglio di amministrazione.
Essi rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non oltre due mandati consecutivi.
Il collegio dei probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del consiglio di amministrazione, in merito alle attività espletate in nome o per conto della Fondazione ed a proposito delle controversie che dovessero insorgere all’interno della Fondazione e tra la Fondazione e terzi, tenendo conto dei principi di tutela dell’associazione, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l’attività sociale.

ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.
In deroga a quanto sopra, il consiglio di amministrazione della Fondazione può, qualora lo ritenga opportuno, stabilire un compenso per i componenti del collegio dei revisori dei conti, fermi restando i limiti fissati all’art.10 comma 6 lett.c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Art. 16 – Patrimonio e Fondo comune

Il patrimonio della società è costituito:

  • dalla dotazione iniziale costituita in € 3.000,00
  • dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni e ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
  • da ogni altro incremento derivante dall’attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte dalla Fondazione;
  • dagli avanzi netti di gestione.
    Le rendite, le risorse, gli utili e gli avanzi di gestione della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse, in osservanza delle lett. d) ed e), comma 1 dell’art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. E’ fatto quindi divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
    Per l’adempimento dei suoi compiti la società dispone delle seguenti entrate:
    1) ogni contributo e rimborso che sostenitori, enti pubblici o privati, eroghino per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
    2) le erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti, società, di enti pubblici e privati, destinati o non a specifici scopi;
    3) i proventi delle iniziative a scopo benefico di utilità sociale deliberate e promosse dall’organo direttivo;
    4) specifiche convenzioni con enti;
    I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, essi sono comunque a fondo perduto e non creano diritti di partecipazione, né quote indivise trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.

Art. 17 – Esercizio e bilancio consuntivo

L’esercizio della società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente e una relazione sull’attività della società previo parere scritto del collegio dei revisori dei conti.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione .
Il consiglio di amministrazione deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Art. 18 – Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

ASPETTI NORMATIVI

ART. 19 – Regolamento interno

Per quanto non previsto dal presente statuto relativamente alle modalità di funzionamento della Fondazione, si fa riferimento all’apposito regolamento interno che viene formulato dal consiglio di amministrazione.

ART. 20 – Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460; alle normative in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

F.to Francesco Rapaccioni – F.to Benedetto Sciapichetti Notaio